È inammissibile il reclamo sottoscritto dal legale rappresentate di una società soggetto ad inibizione in quanto proposto da soggetto privo de necessari poteri di firma.
È quanto stabilito dalla Corte Sportiva di Appello della FIGC con la Decisione n. 153/CSA/2021-2022.
I fatti.
Con reclamo del 7.1.2022, a seguito di preannuncio del 24.12.2021, una Società calcistica ha impugnato il provvedimento del 23.12.2021 (Com. Uff. n. xx/CS), con il quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Interregionale, ha comminato ad un calciatore tesserato per la predetta Società la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara.
La decisione
Tuttavia, afferma la CSA, “Risulta dagli atti che, tanto il preannuncio del 24.12.2021, quanto il reclamo del 7.1.2022, sono stati sottoscritti dal Presidente della società sig. xxx”, soggetto inibito.
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Chi sono
Avvocato, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma.
Nel corso degli anni ho maturato esperienza presso primari studi legali specializzandomi nell’abito del diritto sportivo, civile, amministrativo, pubblico impiego, immigrazione, cittadinanza e contrattualistica.
Ex giocatore di rugby affronto la professione con lo stesso spirito, dedizione e sacrifico di quando ero in campo.
Per info: andrea.paolucci85@gmail.com
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