In occasione della partita di Serie A tra Milan e Spezia del 17.01.2022 l’arbitro, al minuto 92 e sul risultato di 1-1, sugli sviluppi di un’azione offensiva, il Milan si portava in vantaggio.
Tuttavia, invece di concedere il vantaggio, l’arbitro gara aveva fischiato un fallo a favore del Milan subito prima del goal rossonero. Un goal che praticamente non è mai esistito perché non è stato annullato in quanto l’azione era già ferma al momento dell’ingresso della palla in rete (e dunque neppure il VAR poteva intervenire).
Tale decisione risulterà decisiva ai fini del risultato; lo Spezia vincerà per 2 a 1 nei minuti finali.
Un errore grave da parte del direttore di gara che avrebbe dovuto concedere la regola del vantaggio e che ha richiamato anche l’attenzione del CODACONS.
Secondo il CODACONS, infatti, “si tratta, senza dubbio alcuno, di un errore tecnico clamoroso, certamente commesso in buona fede dall’arbitro Serra, come testimoniato anche dalla reazione in campo del Direttore di gara che si è immediatamente scusato con i giocatori rossoneri, i quali, Rebic tra tutti hanno dimostrato enorme sportività nei suoi confronti, ma che purtroppo ha finito con il condizionare enormemente la partita. Chiederemo alla F.I.G.C. formalmente la ripetizione della partita, a tutela del regolare svolgimento della competizione sportiva e dei tifosi, i quali hanno diritto ad assistere ad uno spettacolo sportivo esente da errori tecnici”.
Ma cosa dice in merito il regolamento e quando si può ripetere una partita?
Secondo il regolamento è possibile ripetere la partita la gara per errore tecnico dell’arbitro quando vi sia un’ammissione dell’errore da parte di questi nel rapporto di gara, il c.d. referto o nel c.d. supplemento di rapporto, o in caso di un evidente errore tecnico nello svolgimento regolare della partita (come ad esempio la mancata espulsione di un calciatore che si è visto ammonire due volte nel corso della stessa partita).
È bene però sottolineare che non sempre l’errore tecnico dell’arbitro ammesso porta alla ripetizione dell’incontro in quanto l’organo giudicante dovrà valutarne l’effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara.
A ciò si aggiunga che in merito a quali tipi di errore tecnico è possibile fare ricorso, bisogna rammentare che il giudizio dell’arbitro in merito ad episodi di gara è insindacabile sotto ogni profilo.
Infine, bisogna evidenziare che secondo consolidata giurisprudenza sportiva “possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi natura tecnica e che nella casistica degli episodi “non di natura tecnica” rientrano tutti quei fatti che abbiano influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento di una gara (art 12.4 CGS)”.
L’errore tecnico è dunque ravvisabile solo in evidenti anomalie nell’applicazione del regolamento e in situazioni (e sono limitate) dove il danno procurato possa avere influito sull’esito della gara.
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Chi sono
Avvocato, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma.
Nel corso degli anni ho maturato esperienza presso primari studi legali specializzandomi nell’abito del diritto sportivo, civile, amministrativo, pubblico impiego, immigrazione, cittadinanza e contrattualistica.
Ex giocatore di rugby affronto la professione con lo stesso spirito, dedizione e sacrifico di quando ero in campo.
Per info: andrea.paolucci85@gmail.com
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