Dichiarazione di fallimento di una società sportiva e concessione dell’esercizio provvisorio. Cosa vuol dire e quali sono le conseguenze.

Con la sentenza n. 263/2021 il Tribunale di Catania, Sez. Fallimentare, ha dichiarato il Calcio Catania S.p.A., concedendo tuttavia il c.d. esercizio provvisorio che permetterà alla squadra di finire il campionato e successivamente verrà messo all’asta il c.d. titolo sportivo maturato sul campo.

Il Catania, infatti si trova attualmente al 12° posto del girone C di Serie C con ampie possibilità di salvezza.

Chi lo compra, fonderà una nuova società che ripartirà con il titolo sportivo maturato sul campo, accollandosi soltanto i debiti della gestione sportiva (verso i tesserati e verso le altre società), mentre tasse e debiti verso altri fornitori e creditori si risolverebbero seguendo il consueto iter di fallimento.

Qualora, invece, il titolo sportivo non dovesse essere acquistato il Calcio Catania S.p.A. scomparirebbe.

Ma cosa vuol dire tutto ciò?

Procediamo con ordine.

Con l’emanazione della L. 91/81, che consente esclusivamente alle società sportive costituite in forma di Srl o Spa di stipulare contratti con atleti professionisti, e della L. 586/98, che ha riconosciuto lo scopo di lucro in capo a tutte le società sportive professionistiche, le società calcistiche sono divenute delle vere e proprie imprese commerciali.

Ciò ha comportato la loro sottoposizione al regime delle procedure concorsuali.

Ai sensi dell’art. 16, co. 6, NOIF della FIGC: “Il Presidente federale delibera la revoca della affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua”.

Pertanto, la “dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza” comporta la revoca dell’affiliazione della società sportiva da parte del Presidente federale e, automaticamente, la perdita del c.d. “titolo sportivo” che legittima la partecipazione al rispettivo campionato di competenza e che è individuabile, sempre alla luce delle disposizioni regolamentari domestiche di settore, quale “riconoscimento da parte della FIGC delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società a un determinato al campionato” (art. 52, co. 1, NOIF), insuscettibile di essere “in nessun caso oggetto di valutazione economica o di cessione” (art. 52, co. 2, NOIF).

Infatti, il titolo sportivo sopravvive anche alla revoca dell’affiliazione medesima in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza ai sensi dell’art. 16, co. 6, NOIF, potendo essere attribuito a terzi a seguito della revoca dell’affiliazione della società sportiva che lo abbia acquisito “sul campo” ex art. 52, co. 3 NOIF.

Il titolo sportivo altro non indica se non il possesso dei requisiti da parte di una società che ne legittimano l’affiliazione.

Una società sportiva, come qualsiasi altra società e/o azienda, riconosciuta quale complesso di beni e di persone organizzato mediante l’attività di coordinamento dell’imprenditore, costituisce una realtà che si estingue esclusivamente a causa della interruzione della produzione di cui, tuttavia, una procedura concorsuale potrebbe favorire la conservazione.

In tale prospettiva, il fallimento potrebbe tutelare l’interesse dei creditori mediante la sopravvivenza dell’azienda, in quanto l’esercizio dell’attività imprenditoriale del debitore insolvente cessa, ma l’azienda potrebbe sopravvivere sino a quando riesce a conservare la sua unità produttiva ed organizzativa, o meglio, sino a che continua a essere funzionale all’esercizio dell’attività economica e, in particolare, la legge fallimentare, al fine di evitare che il complesso aziendale si disgreghi, prevede espressamente l’istituto dell’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito da parte del curatore fallimentare (art. 104 L.F.).

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CHI SONO

Avvocato, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma (anno 2011) con specializzazione in Diritto dello Sport.

Sempre presso la Luiss Guido Carli ho frequentato (2009) il “Corso di perfezionamento sull’ordinamento giuridico del giuoco calcio”. Nel 2016 ho conseguito il master in “Avvocato d’Affari” presso la 24 Ore Business School e nel 2018 ho frequentato presso la Pontificia Università Lateranense il corso di alta formazione in “Etica della politica nell’epoca post moderna”.

Avvocato dall’anno 2017, ho maturato esperienza presso primari studi legali in Roma nell’ambito del diritto amministrativo e dello sport, del pubblico impiego, della contrattualistica, dell’immigrazione e della cittadinanza, svolgendo in particolare attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza nei settori di attività assistendo importanti società sportive e tesserati.

Inoltre ho maturato esperienza presso importanti società private dove ho svolto l’attività di consulente nell’ambito del Diritto Civile con un particolare riguardo alla Contrattualistica e del Diritto Sportivo.

Offro consulenza ed assistenza legale nell’abito del diritto sportivo, civile, amministrativo, pubblico impiego, immigrazione, cittadinanza e contrattualistica.

Per info: andrea.paolucci85@gmail.com – +393284426553

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