Impugnazione sanzione disciplinare sportiva e ricorso al TAR: sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

È sottratta al sindacato del Giudice Amministrativo la tutela annullatoria nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive”.

Questo è quanto affermato di recente dal TAR del Lazio, alla luce anche di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, in merito all’impugnazione delle sanzioni disciplinari sportive, una volta conclusi tutti e tre i gradi di giudizio della Giustizia Sportiva, presso il Giudice Amministrativo.

Ma ripercorriamo i fatti che hanno portato a tale pronuncia.

Il ricorrente ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale di una società sportiva professionistica dichiarata fallita.

A seguito del fallimento della società, la Procura Federale ha proposto innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, il deferimento nei confronti di alcuni soggetti implicati nel suddetto fallimento, tra cui il ricorrente per violazione delle norme di funzionamento delle società sportive, nonché sugli obblighi di trasparenza cui sono tenuti i relativi organi amministrativi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ha inflitto al ricorrente la sanzione dell’inibizione per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della federazione ed un’ammenda.

Tale sanzione è stata confermata dalla decisione della Corte Federale d’Appello e dal Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I.

Di conseguenza il ricorrente proponeva ricorso al TAR del Lazio il quale ha sollevato “la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b), e, in parte qua, comma 2, del d.l. 220/2003, convertito dalla legge n. 280/2003, così come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49/2011, nel senso secondo cui è sottratta al sindacato del Giudice amministrativo la tutela annullatoria nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive incidenti su situazioni giuridicamente rilevanti per l’ordinamento statale, per contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 Cost.”.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che “non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione, dell’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla l. 17 ottobre2003 n. 280, nella parte in cui stabiliscono che la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (comma 1, lettera b) è riservata all’ordinamento sportivo, di modo che è sottratta al sindacato del giudice amministrativo la tutela annullatoria delle controversie aventi a oggetto sanzioni disciplinari sportive, permanendo in capo al giudice dello Stato la sola cognizione della domanda risarcitoria”.

Vista la pronuncia della Corte Costituzionale, il TAR ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Continua a leggere su news-sports.it

CHI SONO

Avvocato, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma (anno 2011) con specializzazione in Diritto dello Sport.

Sempre presso la Luiss Guido Carli ho frequentato (2009) il “Corso di perfezionamento sull’ordinamento giuridico del giuoco calcio”. Nel 2016 ho conseguito il master in “Avvocato d’Affari” presso la 24 Ore Business School e nel 2018 ho frequentato presso la Pontificia Università Lateranense il corso di alta formazione in “Etica della politica nell’epoca post moderna”.

Avvocato dall’anno 2017, ho m“È sottratta al sindacato del Giudice Amministrativo la tutela annullatoria nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive”.aturato esperienza presso primari studi legali in Roma nell’ambito del Diritto Amministrativo e dello Sport, dell’immigrazione e della cittadinanza, svolgendo in particolare attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza nei settori di attività assistendo importanti società sportive e tesserati.

Inoltre ho maturato esperienza presso importanti società private dove ho svolto l’attività di consulente nell’ambito del Diritto Civile con un particolare riguardo alla Contrattualistica e del Diritto Sportivo.

Offro consulenza ed assistenza legale nell’abito del diritto sportivo, civile, amministrativo e contrattualistica.

Per info: andrea.paolucci85@gmail.com

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un’icona per effettuare l’accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s…

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: