Si torna a parlare di Super League nel calcio Europeo. Come si è tutelata la FIGC.

Aprile 2021, 12 Top Club europei comunicavano la nascita della Super League, un torneo a numero chiuso in stile Eurolega di basket, in contrapposizione alla Champions League.

Dopo appena 48 ore, però, ed a seguito di diverse polemiche sportive e politiche, veniva comunicato l’aborto del progetto.

FIFA, UEFA e le singole federazioni calcistiche nazionali dei Club coinvolti avevano minacciato pesanti sanzioni, tra cui la esclusione da ogni torneo da loro organizzato, campionati nazionali compresi.

Tuttavia, all’interno dell’ordinamento sportivo federale nazionale non vi era alcuna norma specifica a riguardo e tali sanzioni potevano essere applicate o mediante delle interpretazioni estensive delle normative federali o con provvedimento ad hoc di esclusione, rischiando che tali provvedimento potessero essere viziati un eccesso di potere.

L’art. 16 delle NOIF della FIGC, che disciplinano la decadenza e revoca della affiliazione, prevedeva che 

1. La decadenza e la revoca della affiliazione sono deliberate dal Presidente Federale. 

2.   Le società decadono dall’affiliazione alla F.I.G.C.: 

a)   se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l’attività ufficiale; 

b)   se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell’affiliazione e della tassa di partecipazione all’attività ufficiale. 

Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l’affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l’ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività. 

3. La revoca dell’affiliazione di una società per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. 

4. Costituiscono gravi infrazioni all’ordinamento sportivo: 

a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo; 

b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;

c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate tesserati; 

d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale. 

5. II Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell’art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91. 

6. Il presidente federale delibera la revoca della affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua. 

Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo. 

Norma transitoria

Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 6, si applica la precedente disposizione. 

7. II Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile”. 

Il Consiglio Federale, tenutosi in data odierna, 26.04.2021, su proposta del presidente della Figc, è corso ai ripari, votando l’inserimento di un comma all’interno dell’art. 16 NOIF, c.d. norma anti-Super League, al fine di colmare il vuoto normativo, prevedendo che “Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa, dalla Uefa e dalla Figc. La partecipazione a campionati di natura privatistica comporta la decadenza dell’affiliazione”.

Tale normativa, tra l’altro, servirà anche per l’adesione a gare e tornei amichevoli.

La norma è stata inserita nelle licenze nazionali e poi incardinata nel codice di giustizia sportiva e, dunque, se, entro la scadenza delle domande ai campionati nazionali, qualcuno aderisce ad altri campionati di natura privatistica sarà fuori da ogni torneo organizzato da FIGC, UEFA e FIFA.

L’integrazione all’art. 16 NOIF ha posto la parola fine ad ogni velleità di creazione di un torneo calcistico privato o porterà ad una scissione definitiva che cambierà per sempre il calcio nazionale, continentale e mondiale?  

Avv. Andrea Paolucci

CHI SONO

Avvocato, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma (anno 2011) con specializzazione in Diritto dello Sport.

Sempre presso la Luiss Guido Carli ho frequentato (2009) il “Corso di perfezionamento sull’ordinamento giuridico del giuoco calcio”. Nel 2016 ho conseguito il master in “Avvocato d’Affari” presso la 24 Ore Business School e nel 2018 ho frequentato presso la Pontificia Università Lateranense il corso di alta formazione in “Etica della politica nell’epoca post moderna”.

Avvocato dall’anno 2017, ho maturato esperienza presso primari studi legali in Roma nell’ambito del Diritto Amministrativo e dello Sport, dell’immigrazione e della cittadinanza, svolgendo in particolare attività giudiziale, stragiudiziale e di consulenza nei settori di attività assistendo importanti società sportive e tesserati.

Inoltre ho maturato esperienza presso importanti società private dove ho svolto l’attività di consulente nell’ambito del Diritto Civile con un particolare riguardo alla Contrattualistica e del Diritto Sportivo.

Offro consulenza ed assistenza legale nell’abito del diritto sportivo, civile, amministrativo e contrattualistica.

Per info: andrea.paolucci85@gmail.com

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